Art. 1 – Costituzione e Soci
- E’ costituita una Associazione Culturale – Sportiva denominata: “LA COMPAGNIA DEL DRAGO”.
- 2. La Associazione ha sede in Roma, [Via Angelo Emo ,147] senza palestra propria.
- La Associazione nasce con lo scopo di promuovere principalmente la diffusione e lo studio del KUNG FU ed altre forme artistico, culturali e sportive .
- La Associazione ha per oggetto primario l’esercizio e della promozione del KUNG FU, la propaganda e lo sviluppo, sia come pratica sportiva, sia come attività ludico culturale , la gestione di corsi e centri di avviamento al KUNG FU , l’organizzazione di seminari e manifestazioni ed ogni altra attività sportiva e culturale.
- La Associazione non ha fini di lucro ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.
- Fini istituzionali:
a) promuovere e disciplinare la pratica del Kung Fu e le attività ad esso connesse;
b) curare la preparazione tecnica, agonistica ed Organizzativa delle praticanti e l’approccio culturale;
c) indire, Organizzare, patrocinare gare sportive, anche per disabili, ad ogni livello ed in campo zonale, comprensoriale, Regionale, Nazionale e Internazionale;
d) promuovere le interdisciplinalità attinenti al Kung Fu (difesa personale ,Tai Chi etc.),.;
e) perseguire fini di reclutamento di praticanti, di divulgazione capillare del messaggio ludico-sportivo, di Organizzazione di manifestazioni giovanili e di avvenimenti in cui lo sport possa assurgere a diretto veicolo di integrazione e socializzazione anche di persone disabili;
f) sostenere l’attività dell’Associazione attraverso diverse iniziative, anche in collaborazione con altri Enti e/o Istituzioni pubbliche preposte.
g) integrare i messaggi di filosofia orientale con la cultura occidentale con manifestazioni sportive, artistiche e culturali.
Art. 2 – Soci
- La Associazione è costituita da un minimo di 5 (cinque) “Soci Effettivi”. Qualora, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato dal Consiglio Direttivo nel termine massimo di un anno.
- L’ammissione di nuovi Soci alla Associazione avviene su valutazione del Presidente, su domanda presentata insieme alla richiesta di adesione ai corsi o qualsivoglia manifestazione organizzata, previa approvazione del Direttivo. In caso di non accettazione l’interessato può chiedere, per iscritto, che la domanda venga valutata dall’Assemblea dei Soci.
- Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti Sociali e si impegna in particolare:
a) ad osservare, con lealtà e disciplina le norme che regolano la pratica;
b) a contribuire alle necessità economiche sociali;
c) a non adire altre Autorità che non siano quelle Sociali per la tutela dei loro diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività espletata nell’ambito della Associazione. - Il Socio può recedere dalla Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.
La qualifica di Socio si perde per:
a) Morosità del pagamento delle quote sociali.
b) Radiazione.
La radiazione di un Socio deve avvenire per motivi gravi e deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall’Assemblea dei Soci. - I Soci si distinguono in:
a) “Soci Effettivi”
b) “Soci Aderenti”;
c) “Soci Benemeriti” - Sono “Soci Effettivi” le persone che hanno partecipato alla costituzione della Associazione e coloro ai quali successivamente il Consiglio Direttivo abbia attribuito tale qualifica.
- Sono “Soci Aderenti” coloro che abbiano domandato di far parte della Associazione per svolgere un’attività culturale – sportiva e la cui domanda sia stata accettata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
- Sono “Soci Benemeriti” le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze acquisite nel campo dello sport, della cultura e delle attività pubbliche.
Art. 3 – Mezzi Economici
- La Associazione provvede al conseguimento dei suoi fini solo con i contributi dei Soci e di terzi e con le entrate delle manifestazioni e delle quote sociali e di tutte le attività atte alla sua promozione.
- L’esercizio finanziario inizia il 1 Settembre e termina il 31 Agosto di ogni anno. Il bilancio consuntivo, assieme alla relazione del Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci.
- Gli eventuali fondi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati ad iniziative nel campo sociale od assistenziale.
Art. 4 – Organi Sociali
- Gli Organi Sociali sono:
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
Art. 5 – AssembIea dei Soci:
- L’Assemblea dei Soci è il massimo Organo della Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
- L’Assemblea in seduta Ordinaria approva il bilancio consuntivo e provvede alla nomina e rinnovo delle Cariche Sociali. Si riunisce una volta l’anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
- L’Assemblea dei Soci si riunisce in seduta Straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo quando lo stesso lo ritenga necessario; o per l’esame delle modifiche dello Statuto Sociale; oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da un terzo dei “Soci Effettivi”, “Soci Aderenti” e “Soci Benemeriti”.
- L’Assemblea dei Soci è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella Sede Sociale almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata e deve contenere (indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori.
- All’Assemblea dei Soci partecipano di diritto: il Presidente, il Consiglio Direttivo, i “Soci Effettivi”, i “Soci Aderenti” ed i “Soci Benemeriti”. Tutti i Soci “Effettivi”, “Aderenti” e “Benemeriti” hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro Socio “Effettivo”, “Aderente” o “Benemerito”. Ciascun Socio non può rappresentare più di 2 (due) soci. Non possono partecipare all’Assemblea dei Soci coloro che risultino colpiti da sanzioni (sociali) ancora in corso di esecuzione e che non siano in regola con le quote sociali.
- L’Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci “Effettivi”, “Aderenti” e “Benemeriti”. In seconda convocazione, dopo un ora, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono valide se prese a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento della Associazione e le modifiche allo Statuto Sociale occorre il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei “Soci Effettivi”. Per l’elezione alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.
- La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.
- Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i “Soci Effettivi” in possesso dei requisiti previsti.
- L’Assemblea viene presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente della Associazione, che verrà assistito da un Segretario da lui designato.
Art. 6 – II Presidente:
- Il Presidente rappresenta legalmente la Associazione nei rapporti con i terzi e presiede il Consiglio Direttivo.
- Egli provvede alla direzione e gestione della Associazione in conformità alle delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
- In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.
- In caso di assenza temporanea, può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vicepresidente.
- La carica di Presidente può essere assunta a rotazione tra i componenti del Consiglio Direttivo.
- E’ prevista la nomina di un Presidente Onorario.
Art. 7 – II Consiglio Direttivo:
- Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che lo presiede, da 5 (cinque) Consiglièri. Su richiesta del Presidente può partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Tecnico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Il Vicepresidente, il Segretario sono eletti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
- Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce la Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dimissioni dei Soci, procede alla formazione dei bilanci consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce le quote sociali, approva i Regolamenti Sociali e può nominare Commissioni e Commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali, ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e necessità dal Presidente.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno 4 (quattro) volte l’anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Le convocazioni possono avvenire sia per scritto sia con mezzi informatici (email) o telefonici (sms).
- Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.
- Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell’Assemblea dei Soci. Detta Assemblea dei Soci deve essere convocata entro 60 (sessanta) giorni e deve avere luogo nei successivi 30 (trenta) giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vicepresidente.
Art. 8 – II Direttore Tecnico:
- Il Direttore Tecnico dell’ Associazione, per il settore Kung fu, è il Maestro Alessandro Sori. Il suo incarico è a TEMPO INDETERMINATO.
- II Maestro cura la preparazione teorica e pratica degli Allievi. Su mandato, e nei termini dello stesso, del Consiglio Direttivo, decide in merito a:
a) direzione e gestione del settore tecnico della Associazione;
b) attività da svolgere, programmi da realizzare e tutto quanto attiene l’educazione Sportiva e culturale, la preparazione tecnica del KUNG FU.
c) programmi di studio e metodologie di insegnamento e stabilisce il livello di inserimento degli allievi nei corsi. Può introdurre variazioni sul programma di studio, se lo ritiene opportuno. - Propone al Direttivo la nomina dei suoi collaboratori nel settore tecnico, ne dirige l’operato e li autorizza all’insegnamento.
- A suo giudizio insindacabile può rilasciare ai soci attestati di valutazione nella conoscenza del KUNG FU.
Art. 9 – Sanzioni disciplinari
- A carico dei Soci che vengano meno ai doveri verso la Associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
a)la deplorazione;
b)la sospensione;
c) la radiazione. - Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci.
Art. 10 – Disposizioni Finali:
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale vigono, se applicabili, le norme del Codice Civile.
Visto e approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 01.06.2006
Il Presidente
Stefano Tirotto
Roma, 01.06.2006
Sono aperte le iscrizioni al nuovo


